Art. 1.

      1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, G, N ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      2. In conseguenza dell'aumento operato sugli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, commi quarto e quinto, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 20 per cento.